Art. 52.
(Testo unico regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale autorizza con legge la Giunta regionale a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
      2. Nel termine assegnato dalla legge di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto, previo esame delle commissioni competenti, è sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea legislativa regionale con sole dichiarazioni di voto.
      3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

 

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      4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.
      5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di riordino e di semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.